Patenti e CQC: aggiornate le proroghe per i documenti che abilitano alla guida
Aggiornati i termini per le proroghe dei documenti relativi alle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Il Ministero dei Trasporti ha diffuso una nuova circolare che sintetizza la normativa, comprese le modifiche apportate in forza dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative.
PATENTI DI GUIDA
a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:
– la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità
delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un
periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
– la norma di cui all’art. 104, del d.l. 18/2020 e succ. mod., per effetto della quale le
patenti di guida italiane in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 sono
prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale.
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
2. per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
– patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;
– patenti con scadenza compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;
– patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n. 18/2020 e succ. mod.);
b) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
c) il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada – decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida – qualora in
scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al
13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 2, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020 due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria;
Vediamo cosa succede con la CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:
– la previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle
CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
– la norma di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020);
– le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell’Interno, si chiarisce che: 1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale;
– CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 18/20 per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.
b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020, e quindi, al
momento, fino al 29 ottobre 2020);
c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva
2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro
validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno 2020);
d) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art.
37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC
nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del
conducente – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto
del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell’8 giugno
2020). A partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC
stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione
professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al
momento, fino al 29 ottobre 2020).
g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
– se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
– se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30 novembre 2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di
applicazione dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103,
comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
Cosa prevede invece la circolare del Mit per le attestazioni sanitarie?
ATTESTAZIONI SANITARIE
a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai
conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai
conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per
essere allegati ad un’ istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di
scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da
una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020 e quindi, al
momento, fino al 29 ottobre 2020);
d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020 e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020)