Studi di settore: le novità 2012 per l’autotrasporto merci
Con il decreto 28 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, il ministero dell’Economia ha approvato 17 nuovi studi di settore, tra i quali quello dell’autotrasporto merci.
Si tratta dell’aggiornamento periodico previsto affinché i parametri e i criteri definiti dagli studi di settore continuino a rappresentare effettivamente le situazioni attuali economiche. Gli aggiornamenti tengono conto dei cambiamenti intervenuti nelle specifiche realtà economiche e territoriali o in determinati settori di attività.
I studi di settore sono strumenti statistico-matematici studiati e finalizzati al fine dell’individuazione delle condizioni effettive di operatività relative ad imprese utili altresì alla determinazione dei ricavi e compensi che possono essere a loro attribuiti.
Lo studio di settore va predisposto dall’ impresa compilando, sia i dati contabili , che i dati extracontabili in un questionario, inserito nel software prodotto dall’Agenzia delle Entrate chiamato Ge.Ri.Co. (Gestione Ricavi Compensi), il quale fornisce un dato certo circa la congruita’ e la coerenza dell’impresa.
La coerenza economica viene analizzata confrontando il valore di determinati indici, calcolati sui dati dichiarati dall’impresa, con valori ritenuti coerenti per il cluster considerato e cioè per il gruppo omogeneo di imprese comuni considerate per tale analisi.
A tal riguardo occorre precisare che per ciascun gruppo omogeneo è prevista una funzione che descrive l’andamento dei ricavi in relazione alle specifiche variabili contabili e strutturali dell’impresa.
L’impresa che si colloca nell’intervallo del cluster definito è considerata coerente . Il sistema determina inoltre la congruità , e cioè il ricavo presunto per quel tipo di attività.
Il ricavo effettivo dell’impresa verrà confrontato con quello indicato dal programma e risultera’ congruo se il volume del ricavo dichiarato risulterà non inferiore al volume del ricavo presunto dal software Ge.Ri.Co.
Diversamente se dovesse risultare non congruo o non coerente, l’impresa correrebbe il rischio di subire un accertamento induttivo da parte dell’amministrazione finanziaria, fermo restando che la medesima ha la possibilità di effettuare un adeguamento spontaneo facendo coincidere il proprio ricavo con quello del ricavo puntuale stimato dagli uffici finanziari con un pagamento di una maggiorazione pari al 3% della differenza tra il ricavo puntuale e il ricavo dichiarato.
Nella sezione utente registrato vi è a disposizione il decreto 28 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011 n. 304, Supplemento Straordinario, di approvazione degli studi di settore.
Lorenzo Giannuzzi
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