Tachigrafo: impresa autotrasporto responsabile per guasto o violazioni autista
Ecco i dettagli nella sentenza della Corte di Cassazione Civile
L’impresa di autotrasporto è responsabile per i guasti al tachigrafo o per le violazioni commesse dal dall’autista in relazione all’uso dello stesso.
Il 25 gennaio 2025, la Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ha emesso l’ordinanza n. 1802, che affronta un caso relativo alla violazione dell’art. 179, comma 2, del Codice della Strada, con riferimento all’uso del tachigrafo digitale e all’assenza dell’inserimento della carta tachigrafica da parte dell’autista.
Nel caso affrontato, la società di autotrasporto ha cercato di giustificare l’assenza della carta tachigrafica con un presunto guasto imprevisto del tachigrafo, senza fornire prove sufficienti a dimostrare l’assenza di colpa.
Tachigrafo guasto e senza carta tachigrafica
La vicenda ha avuto inizio il 26 ottobre 2018, quando la Polizia Stradale ha contestato alla società Soggetto 1 Srl la violazione del tachigrafo art. 179, comma 2, del Codice della Strada.
L’autista del mezzo pesante di proprietà dell’impresa di autotrasporto non aveva inserito la carta tachigrafica nel tachigrafo, nonostante la legge preveda l’obbligo di farlo.
La difesa dell’impresa di autotrasporto si è basata sull’argomentazione che il tachigrafo fosse guasto e che l’autista, non essendo riuscito a risolvere il problema, aveva optato per una scrittura manuale sostitutiva.
Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione della società e il Tribunale, con sentenza del 1° ottobre 2021, ha confermato la decisione, respingendo l’appello della Soggetto 1 Srl.
L’impresa di autotrasporto ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, sollevando quattro motivi, tra cui la contestazione della responsabilità per il malfunzionamento del tachigrafo e la violazione delle disposizioni riguardanti le responsabilità delle imprese di trasporto.
Il gusto al tachigrafo deve essere documentato
La Corte ha analizzato i vari motivi del ricorso, concludendo che l’impresa di autotrasporto non fosse riuscita a dimostrare l’assenza di colpa per quanto riguardava il malfunzionamento del tachigrafo. Il motivo principale su cui si basava la difesa della società era il presunto guasto temporaneo del tachigrafo. La Corte osserva che per escludere la responsabilità è necessario fornire prove concrete, ad esempio documentare che il guasto è causato da un evento imprevisto e non evitabile.
In particolare, la Corte ha sottolineato che l’impresa di autotrasporto avrebbe dovuto fornire evidenze specifiche sul malfunzionamento del tachigrafo. Ad esempio la documentazione tecnica del guasto e la mancanza di responsabilità da parte dell’autista. Inoltre, ha ribadito che la responsabilità per la corretta gestione dei tachigrafi non può essere elusa semplicemente citando un guasto non verificato.
Tachigrafo: responsabilità dell’impresa di autotrasporto per l’autista
Nel suo pronunciamento, la Corte ha chiarito che, secondo l’art. 179, comma 2, del Codice della Strada, il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose è responsabile anche per il funzionamento dei tachigrafi, sia per le violazioni imputabili direttamente all’impresa, sia per quelle commesse dagli autisti.
L’art. 179 prevede sanzioni anche in caso di guasto imprevisto del tachigrafo, se il guasto non viene tempestivamente risolto.
La Corte ha anche confermato che l’art. 174 del Codice della Strada, in combinato con il Regolamento CE n. 561/2006, stabilisce che l’impresa di autotrasporto è tenuta a garantire che i mezzi siano dotati di tachigrafo funzionante e a monitorare il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo.
La responsabilità dell’impresa di autotrasporto è dunque sia diretta che solidale rispetto a quella dell’autista in caso di violazioni, come nel caso specifico in cui il tachigrafo non fosse stato utilizzato correttamente.
Obbligo dell’impresa di garantire il funzionamento dei tachigrafi
La Corte ha rigettato il ricorso dell’impresa di autotrasporto, confermando le sanzioni previste dal Codice della Strada. La responsabilità dell’impresa di autotrasporto è sancita per l’omesso inserimento della carta tachigrafica.
Con l’ulteriore sottolineatura che l’impresa di autotrasporto è obbligata a garantire il corretto funzionamento dei tachigrafi e a vigilare sul rispetto delle normative europee. La decisione ribadisce l’importanza di un’adeguata gestione del tachigrafo per la sicurezza stradale e per il rispetto delle normative sul trasporto stradale
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