Trasporti eccezionali, Anas stila nuove regole per il preavviso di transito
L’ANAS ha modificato le procedure di preavviso di transito per i trasporti eccezionali con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 per le imprese dotate di autorizzazioni periodiche, con la nota 582505 del 17/10/2019 che modifica la precedente n. 380848 del 1/7/2019.
Autorizzazioni singole e multiple:
Comunicazione del preavviso di transito: il titolare dell’autorizzazione almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio deve provvedere obbligatoriamente all’invio del preavviso di transito tramite il portale ANAS TEWEB; la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione; per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio dell’autorizzazione, il preavviso deve essere effettuato con congruo anticipo.
Autorizzazione del viaggio: il conducente o il capo scorta, obbligatoriamente attraverso TEWEB APP, sono tenuti ad effettuare l’annotazione della data ed ora di inizio e fine viaggio. Dopo l’avvio del viaggio, il dispositivo deve rimanere attivo a bordo del veicolo che effettua il trasporto eccezionale o di uno dei veicoli di scorta. Se si riscontrano problemi con la App è possibile telefonare al numero verde ANAS (800.841.148). L’operatore ANAS procederà all’annotazione del viaggio.
Per quanto concerne le autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti dell’art.62 Cds: la comunicazione del preavviso di transito va effettuata prima dell’inizio di ciascun viaggio tramite il portale TEWEB e la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione. La comunicazione annotazione di data e ora inizio e fine viaggio prevede le medesime disposizioni delle autorizzazioni singole o multiple.
La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
– mezzi d’opera con masse di cui all’art.10, comma 8 Cds (inferiori a 60 ton), per trasporti dell’attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;
– veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
– trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.10, comma 2 lett.b);
– trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.13, comma 2, parte B, lett. b) – Regolamento d’esecuzione DPR 495/92).
La modifica delle Condizioni Generali è valida anche per tutte le autorizzazioni già rilasciate, per la parte residua di validità.
La dichiarazione mensile dei viaggi effettuati nel mese precedente, prevista per i titolari di autorizzazioni appartenenti alle categorie esentate dall’obbligo di preavviso e di comunicazione contestuale dei singoli viaggi – istituita con nota Anas del 1° luglio 2019 – non dovrà più essere effettuata.
Le principali novità della nota riguardano quindi:
– il mancato preavviso non corrisponde alla mancanza di autorizzazione, di conseguenza, non può essere applicata la sanzione richiamata nella nota del 1 luglio 2019 (art.10, comma 19 del Cds: sanzione amministrativa da 156 a 627 euro) ed è stato pertanto eliminato il relativo richiamo;
– in un’ottica di semplificazione, sono stati aboliti gli adempimenti a carico dei titolari di autorizzazioni periodiche che erano stati esentati dalle comunicazioni in modalità digitale, ma che dovevano trasmettere entro il 10 di ogni mese per PEC, per ogni singola autorizzazione, un report con il numero di viaggi eseguiti nel mese precedente, indicando anche i percorsi effettuati.