Trasporti internazionali: nuova circolare di MIT e Interno su documentazione obbligatoria
Il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno diffuso una circolare congiunta in cui si chiariscono le disposizioni in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali.
In particolare, con l’abolizione dell’obbligo della compilazione della scheda di trasporto si è reso necessario un intervento normativo che disciplinasse la regolarità della relazione di traffico svolta dai veicoli stranieri che effettuano trasporto internazionale di cose. La Legge di Stabilità 2016 ha, quindi, reintrodotto, l’obbligo di fornire idonea documentazione che provi l’origine e la destinazione delle merci trasportate.
La nuova norma è in vigore da gennaio 2016, si applica a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto proprio che in conto terzi e impone l’obbligo di tenere a bordo del veicolo un qualsiasi documento (amministrativo, fiscale, doganale o altri documenti previsti da normative specifiche di settore) che consenta agli organi di controllo di verificare con certezza la tipologia e la regolarità del trasporto.
A questo proposito, la circolare chiarisce che “l’idoneità del documento cui fa riferimento la norma deve essere determinata in funzione della presenza di elementi essenziali che agevolino la suddetta verifica da parte dell’organo di polizia, quali la tipologia e la quantità della merce, il luogo di carico e scarico, il vettore o sub vettore che effettua il trasporto”.
Le violazioni introdotte dalla nuova norma sono tre, vanno contestate al conducente del veicolo e a ciascuna corrisponde una sanzione pecuniaria graduata in relazione alla gravità. “L’ipotesi base è costituita dalla mancata esibizione agli organi di controllo della prova documentale relativa al trasporto – spiega la circolare – alla quale consegue, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l’applicazione del fermo del veicolo fino a quando non venga esibito il documento mancante e comunque di durata non superiore ai 60 giorni; il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non potrà essere affidato in custodia al conducente o al proprietario”.
“In ogni caso, in presenza di veicoli immatricolati all’estero – precisano i Ministeri – il fermo amministrativo dovrà essere disposto anche qualora il conducente non effettui il pagamento in misura ridotta nelle mani dell’accertatore o non provveda a versare la cauzione secondo quanto disposto dal Codice della Strada”.
Riguardo all’esibizione del documento, si fa presente che “può avvenire con ogni mezzo, sia con trasmissione dell’originale che in formato elettronico; in mancanza, seguirà l’ulteriore sanzione prevista per l’ipotesi più grave relativa alla mancata redazione del documento”.
Ma non basta avere un documento a bordo, esso deve essere compilato correttamente. Insomma, se la mancanza del documento o la sua errata compilazione determinano l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale, per l’autotrasportatore sono previste sanzioni.
“Le nuove violazioni descritte – conclude la circolare ministeriale – da un lato, non pregiudicano l’applicazione della normativa che disciplina i trasporti effettuati in regime di cabotaggio e, dall’altro, concorrono con le violazioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali che impongono la redazione di documenti specifici in quanto mirano a tutelare interessi giuridici diversi”.