Trasporti internazionali: scadenze in vista per rinnovo e conversioni autorizzazioni CEMT
Scade il 30 settembre 2022 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni per trasporti in Paesi non-UE. Il 31 ottobre 2022 è invece il termine ultimo per presentare le domande di rinnovo e di graduatoria CEMT per l’anno 2023.
Lo ha comunicato l’associazione Anita.
CEMT: partecipazione alla graduatoria e rinnovo
Le imprese che non hanno finora effettuato trasporti nell’area non-UE (comprese quelle che non hanno nemmeno mai chiesto autorizzazioni bilaterali a viaggio) entreranno in graduatoria con il solo punteggio dato dai veicoli in disponibilità (che varia in base alla classe EuroV ed EuroVI), in relazione alle CEMT da attribuire.
Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni CEMT per graduatoria nel 2022 e non le hanno utilizzate (1 percorso al mese in media dal mese di ottenimento), non possono ottenere il rinnovo delle stesse per il 2023, ma possono partecipare alla graduatoria presentando domanda il cui termine ultimo scade il 31 ottobre prossimo.
Per il rinnovo CEMT occorre aver effettuato almeno 11 percorsi nei primi 11 mesi dell’anno (media 1 percorso/mese) con il permesso multilaterale CEMT; è necessario che l’impresa disponga di veicoli di classe EuroV ed EuroVI, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui chiede il rinnovo.
La restituzione dei fogli contenuti nei Libretti di viaggio utilizzati va effettuata entro i 15 gg del mese successivo.
Rinnovo assegnazione fissa autorizzazioni a viaggio: almeno 24 percorsi effettuati per relazione di traffico (media 2 percorsi/mese); i viaggi considerati sono quelli da ottobre dell’anno precedente a settembre dell’anno in corso.
Le autorizzazioni a viaggio a titolo precario possono essere ottenute durante l’anno, presentando apposita domanda; la quantità di autorizzazioni ottenibili su singola domanda è rapportata al parco veicolare di proprietà dell’impresa.
La restituzione permessi bilaterali utilizzate nel 2022 saranno considerate utilmente ai fini del rinnovo/conversione solamente se restituite al MIMS entro e non oltre il 15 ottobre. In ogni caso vige l’obbligo di restituzione delle autorizzazioni ottenute dalle imprese, utilizzate o meno, una volta scadute; la mancata restituzione delle stesse, comporterà la sospensione della domanda di rilascio di ulteriori titoli, per l’anno successivo.
L’Anita infine ricorda che non è più possibile procedere al pagamento dei bollettini postali n.9001 (diritto fisso) e n.4028 (diritto di bollo) e che i diritti dovuti al MIMS devono
essere pagati tramite il Portale dell’Automobilista o tramite Pago PA.