Trasporto combinato di container vuoti: per la Corte Ue non è cabotaggio
La sentenza del 19 settembre chiarisce la normativa europea ed elimina le sanzioni a carico della società accusata di aver svolto cabotaggio
La vicenda sulla quale la Corte Europea è stata chiamata a pronunciarsi riguardava l’interpretazione della Direttiva 92/106/CEE e del Regolamento (CE) n. 1072/2009.
Ecco la vicenda.
Nell’ambito di controlli aziendali svolti presso la Contargo Rhein‑Neckar GmbH, l’Ufficio federale tedesco di Trasporto merci aveva emesso contestazioni rispetto a 60 operazioni di trasporto effettuate per conto di tale società dalla TIM-Trans Impex SRL, addebitando a BW di aver trasportato, in almeno 57 casi, container vuoti che non beneficiavano del trattamento privilegiato accordato al trasporto combinato, costituendo pertanto trasporti di cabotaggio, e infliggendole una sanzione amministrativa pari a 8.625 euro. Bw si era rivolta al Tribunale di Colonia che aveva ritenuto opportuno rinviare alla Corte di Giustizia Europea per una corretta interpretazione della normativa. Cioè se l’articolo 1 della Direttiva 92/106 debba essere interpretato nel senso che il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci rientri nella nozione di “trasporto combinato”, ai sensi di tale articolo, in modo tale da beneficiare del regime liberalizzato previsto per i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante di un trasporto combinato, ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, e che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative al cabotaggio previste dal Regolamento n. 1072/2009.
La sentenza
Secondo la Corte, sebbene dalla formulazione dell’articolo 1 della Direttiva 92/106 risulta che le operazioni di trasporto combinato ivi contemplate sono operazioni di trasporti di merci, ciò non può escludere che una parte di tali operazioni si svolga a container vuoto, purché tale spostamento sia effettuato in connessione immediata con il trasporto di merci. Di conseguenza, quando il percorso stradale iniziale o finale di un trasporto combinato, ai sensi di tale direttiva, è effettuato, all’interno di uno Stato membro, da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, l’interpretazione secondo cui il trasporto del container vuoto che precede o segue quello delle merci stesse fa parte di tale trasporto combinato è la sola idonea ad agevolare la realizzazione dell’obiettivo di promuoverne il ricorso