Trasporto merci, dichiarazione di transito, chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane
Nuove regole per la dichiarazione di transito nella circolare n. 16 del 29 maggio 2024
L’Agenzia delle Dogane ha recentemente emanato la circolare n. 16 del 29 maggio 2024, relativa alla dichiarazione di transito nel trasporto merci. La circolare apporta modifiche e integrazioni alla precedente circolare n. 10/D/2024. Questa nuova circolare introduce importanti chiarimenti e aggiornamenti relativi alla dichiarazione di transito nel trasporto merci.
Trasporto merci, dichiarazione di transito, nuove direttive ADM
L’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che, data la complessità e la variabilità dei fattori che possono influenzare la durata di un trasporto merci, non è possibile stabilire tempi limite prefissati per la presentazione delle merci a livello nazionale o territoriale. Il termine dichiarato nella dichiarazione di transito nel trasporto merci deve essere considerato accettato, salvo modifiche motivate da parte della dogana durante i controlli.
Indicazioni nella dichiarazione di transito merci
Uno degli aspetti importanti evidenziato dalla circolare riguarda l’obbligo di specificare sulla dichiarazione di trasporto merci chiaramente il mezzo di trasporto scelto per la consegna delle merci. Non sono ammesse indicazioni generiche o ambigue, come “camion”, “aereo” e/o “rimorchio”. Questo per evitare la possibilità di sostituzione del mezzo di trasporto durante il tragitto.
Esenzioni per i titolari dello status di AEO
I soggetti che possiedono lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) possono essere esonerati dall’obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito del trasporto merci. In alternativa, possono inserire il codice del proprio certificato AEO nell’apposito campo.
Trasporto merci multimodale
Sulla dichiarazione di transito, per quanto riguarda il trasporto di merci con unità di trasporto multimodale, come container, casse mobili e semirimorchi, la circolare prevede che, se al punto di partenza non è possibile conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento dello svincolo delle merci per il transito, il titolare del regime di transito può indicare nei documenti di accompagnamento il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio. Questo a condizione che tali unità di trasporto multimodale siano dotate di numeri unici e che questi numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto.
La circolare n. 16 del 29 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane chiarisce e semplificare le procedure relative alla dichiarazione di transito nel trasporto merci. Le nuove direttive garantiscono maggiore trasparenza e precisione, facilitando il lavoro degli operatori e migliorando l’efficienza dei controlli doganali.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare direttamente la circolare sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane.
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