Trasporto merci via mare con veicoli trainati: siglato accordo Italia-Egitto
Le imprese di autotrasporto italiane ed egiziane dovranno sottoscrivere un accordo commerciale da sottoporre alle autorità
Italia ed Egitto hanno siglato un accordo per il trasporto internazionale di merci con veicoli trainati che utilizzano il traghettamento marittimo.
Lo ha comunicato l’associazione Anita.
Il Ministero degli Esteri ha sottoscritto a Il Cairo un accordo che riguarda i rimorchi/semirimorchi sbarcati via nave. Le trattative erano iniziate qualche anno fa.
Per la prima volta questo tipo di accordo non è stato siglato dal Mit, che però è stato coinvolto nei lavori insieme alle associazioni dell’autotrasporto.
L’accordo entrerà in vigore a seguito dell’emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica in fase di predisposizione.
L’accordo è atipico perché riguarda non i complessi veicolari dei due Paesi – come avviene solitamente – ma soltanto i veicoli rimorchiati che possono essere trainati nell’altro Paese esclusivamente da vettori residenti.
Ecco i punti più significativi dell’accordo per il trasporto internazionale di merci
Il contingente bilaterale è definito annualmente dalla Commissione mista italo-egiziana e ciascuna parte può decidere di limitare il rilascio di autorizzazioni per transito.
Le imprese di autotrasporto italiane ed egiziane devono sottoscrivere un accordo commerciale da sottoporre alle autorità del Paese che dovrà rilasciare le autorizzazioni valide per i semirimorchi.
In alternativa all’autorizzazione classica di andata/ritorno per singolo viaggio è prevista la possibilità del rilascio di un’autorizzazione “annuale” valida per
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un numero indefinito di viaggi.
Le autorizzazioni per semirimorchi vengono rilasciate alle imprese italiane dal MIT e debbono accompagnare il veicolo durante il trasporto internazionale e consentono lo sbarco e la circolazione sul territorio egiziano, e viceversa; valgono fino al 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio.
I pesi, le dimensioni ed altri requisiti dei veicoli rimorchiati devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti nel Paese nel quale viene effettuato il trasporto.
Inoltre è importante sapere che:
- il trasporto merci può essere di destinazione o di transito nel territorio dell’altro Paese;
- non è ammesso il trasporto interno (cabotaggio) né il trasporto da/verso Paesi terzi;
- il semirimorchio deve entrare/uscire dal Paese esclusivamente a carico; è tuttavia previsto uno speciale permesso per il semirimorchio che esce “vuoto” dall’altro Paese (questo aspetto deve essere definito dalla Commissione mista);
- i requisiti assicurativi debbono essere conformi alle leggi vigenti nel territorio del Paese ove avviene il trasporto;
- targa temporanea (doganale) deve essere apposta e tolta in ambito dello sbarco e reimbarco del semirimorchio su nave Ro-Ro;
- esenzione pagamento tasse e/o dazi doganali;
- tassa di circolazione ridotta, con possibilità per la Commissione mista di prevedere agevolazioni fiscali su base di reciprocità, secondo le leggi nazionali
L’accordo ha validità di 3 anni con rinnovo automatico, salvo disdetta con preavviso di 3 mesi.
L’armatore danese DFDS – che assicura anche i collegamenti con la Turchia – avvierà nei prossimi mesi un servizio bisettimanale marittimo con una nave RO-RO avente capacità di 200 semirimorchi sulla rotta Trieste-Damietta e una durata del viaggio di 60 ore, con possibilità di incrementarne la frequenza a seconda delle richieste del mercato.
Le filiere che si ritiene siano maggiormente interessate a tali traffici sono quella alimentare, farmaceutica e tessile.