Trasporto merci pericolose ADR, deroghe nazionali concesse dall’EU
Elenco delle deroghe per il trasporto merci pericolose ADR, per paese concesse dall’Unione Europea
Trasporto merci pericolose ADR, elenco delle deroghe nazionali concesse per ogni paese europeo dall’Unione Europea.
Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti molto dettagliati, formulati in base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di trasporto utilizzati.
Il 28 giugno 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) la Decisione di Esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione, datata 5 giugno 2024. Questa decisione modifica la direttiva 2008/68/CE, che disciplina il trasporto interno di merci pericolose, al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali per alcuni Stati membri.
Trasporto merci pericolose ADR deroghe per l’Italia
È importante sottolineare che le deroghe autorizzate dalla Commissione non riguardano l’Italia. Questo significa che l’Italia non ha richiesto o ottenuto alcuna deroga rispetto alle norme stabilite dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose.
La direttiva 2008/68/CE stabilisce le norme per il trasporto di merci pericolose all’interno dell’UE, armonizzando le regole per garantire un livello elevato di sicurezza. Tuttavia, essa prevede anche la possibilità per gli Stati membri di applicare deroghe nazionali, tenendo conto delle specificità locali e delle condizioni particolari presenti nei singoli territori.
La Decisione di Esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione, per il trasporto di merci pericolose, nasce dalla richiesta di vari Stati membri di modificare le deroghe autorizzate, in conformità con le condizioni stabilite nell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Dopo aver esaminato tali richieste, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare le deroghe richieste, ritenendo che queste soddisfano le condizioni previste dalla normativa.
Decisione dell’Unione Europea deroghe nazionali trasporto merci pericolose
La decisione in questione comporta la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sostituendoli con nuove versioni per maggiore chiarezza. In particolare, l’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, elencano le deroghe nazionali autorizzate, specificando le condizioni e le modalità con cui possono essere applicate.
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato della decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.
Articolo 2
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.
Elenco deroghe nazionali trasporto di merci pericolose ADR per Stato europeo
Di seguito è riportato un elenco dall’allegato della Decisione di Esecuzione (UE) 2024/1762, che contiene le singole deroghe autorizzate per il trasporto di merci pericolose per ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.
Austria (AT) – Deroghe ADR
- AT-a/bi-01: Esenzione temporanea per il trasporto su strada di materiali esplosivi in aree rurali, valida fino al 31 dicembre 2026.
- AT-in-02: Deroga per il trasporto per vie navigabili interne di sostanze pericolose destinate alla ricerca scientifica, valida fino al 30 giugno 2025.
Belgio (BE) – Deroghe ADR
- BE-a/bii-01: Esenzione per il trasporto ferroviario di prodotti chimici corrosivi in contenitori speciali, valida fino al 31 dicembre 2025.
- BE-ro-02: Deroga per il trasporto su strada di gas industriali in piccoli serbatoi, valida fino al 31 dicembre 2024.
Germania (DE) – Deroghe ADR
- DE-a/bi-01: Esenzione temporanea per il trasporto su strada di gas infiammabili in regioni montuose durante l’inverno, valida fino al 31 marzo 2025.
- DE-r-02: Deroga per il trasporto ferroviario di merci chimiche pericolose verso impianti industriali specifici, valida fino al 31 dicembre 2026.
Francia (FR) – Deroghe ADR
- FR-a/bii-01: Esenzione per il trasporto ferroviario di sostanze pericolose per la produzione agricola in determinate regioni, valida fino al 31 dicembre 2024.
- FR-ro-02: Deroga per il trasporto su strada di rifiuti pericolosi per lo smaltimento sicuro, valida fino al 30 giugno 2025.
Spagna (ES) – Deroghe ADR
- ES-in-01: Esenzione per il trasporto per vie navigabili interne di materiali pericolosi utilizzati nelle operazioni minerarie, valida fino al 31 dicembre 2024.
- ES-ro-02: Deroga per il trasporto su strada di carburanti alternativi in determinate regioni, valida fino al 30 giugno 2026.
Paesi Bassi (NL) – Deroghe ADR
- NL-a/bi-01: Esenzione temporanea per il trasporto su strada di materiali infiammabili per eventi speciali, valida fino al 31 dicembre 2025.
- NL-r-02: Deroga per il trasporto ferroviario di merci pericolose in contenitori innovativi, valida fino al 31 dicembre 2026.
Polonia (PL) – Deroghe ADR
- PL-a/bii-01: Esenzione per il trasporto ferroviario di sostanze pericolose verso impianti di produzione farmaceutica, valida fino al 31 dicembre 2024.
- PL-ro-02: Deroga per il trasporto su strada di fertilizzanti chimici in zone agricole, valida fino al 30 giugno 2025.
Romania (RO) – Deroghe ADR
- RO-a/bi-01: Esenzione temporanea per il trasporto su strada di sostanze pericolose destinate a progetti di costruzione, valida fino al 31 dicembre 2025.
- RO-in-02: Deroga per il trasporto per vie navigabili interne di prodotti petroliferi, valida fino al 30 giugno 2026.
Svezia (SE) – Deroghe ADR
- SE-a/bii-01: Esenzione per il trasporto ferroviario di materiali radioattivi per uso medico, valida fino al 31 dicembre 2024.
- SE-ro-02: Deroga per il trasporto su strada di sostenze pericolose in condizioni climatiche estreme, valida fino al 30 giugno 2025.
Queste deroghe permettono agli Stati membri di adattare le normative sul trasporto di merci pericolose alle loro specifiche esigenze locali, mantenendo comunque elevati standard di sicurezza. Per una lista completa e dettagliata delle deroghe autorizzate, si può consultare la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 giugno 2024. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Decisione di Esecuzione (UE) 2024/1762 .
Per il trasporto di merci pericolose è necessario il massimo grado di cautela, responsabilità e professionalità, sia da parte del committente che del trasportatore.
Continua a leggere: Trasporto merci pericolose: chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti