Trasporto rifiuti: fino a 30 giorni non è stoccaggio
E’ quanto previsto dalla bozza del dlgs Imballaggi, la nuova disciplina in materia di trasporto intermodale dei rifiuti facente parte del pacchetto sull’economia circolare, in attesa di essere licenziato in via definitiva dal Cdm.
Il nuovo articolo recupera, in parte, le disposizioni sul trasporto intermodale del vecchio Sistri. Viene quindi chiarito che il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non costituisce attività di stoccaggio a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.