Ammortizzatori sociali 2021: ecco le indicazioni dell’Inps per richiedere i trattamenti di integrazione
Arrivano dall’Inps indicazioni per la presentazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Lo ha comunicato l’Anita.
Il provvedimento ha prolungato di 12 settimane i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze.
La legge di bilancio 2021 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
L’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti: la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Come trasmettere le domande
L’Inps ha comunicato che, nel sito internet dell’Istituto, sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze per cui è stata istituita la nuova causale di seguito indicata: per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Con riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione
salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.