CCNL trasporti, logistica e spedizioni: nuove regole per il contratto appalto
Ecco cosa cambia, in dettaglio le principali modifiche dell’art. 42
Il nuovo CCNL trasporti, logistica e spedizioni introduce modifiche per la gestione del contratto di appalto e delle esternalizzazioni per logistica e trasporti. Pone particolare attenzione al rispetto delle normative di sicurezza e fiscale.
Queste nuove regole nel CCNL trasporti, logistica e spedizioni servono a garantire trasparenza, sicurezza sul lavoro e maggiore professionalità tra gli operatori del settore.
Contratto appalto logistica, facchinaggio, merci art. 42
Il nuovo articolo 42 del CCNL, intitolato “Appalto di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione merci – cambi appalto – clausola sociale – qualificazione della filiera“, introduce regole più stringenti per gli appalti nel settore logistica e trasporti. Tra le principali modifiche:
Subappalto tra consorzi e gruppi societari: gli appaltatori potranno subappaltare a società facenti parte dello stesso consorzio o gruppo societario, ma solo se l’impresa subappaltatrice è espressamente indicata nel contratto di appalto principale.
Requisiti per appaltatori di lavori di logistica e trasporti
Idoneità professionale: gli appaltatori devono possedere attrezzature e mezzi adeguati e idonei, senza provvedimenti sospensivi o interdittivi e senza condanne per reati relativi all’attività imprenditoriale.
Capacità finanziaria ed economica: le aziende devono avere bilanci regolari, con un adeguato modello di organizzazione e controllo.
Sicurezza sul lavoro: è richiesto un documento di valutazione dei rischi (DVR), con specifica delle figure responsabili per la sicurezza e statistiche relative agli infortuni sul lavoro.
Regolarità contributiva fiscale: deve essere garantita la regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc) e il documento unico di regolarità fiscale (Durf).
Risoluzione contratto di appalto logistica e trasporti
Sono previsti specifici motivi per la risoluzione di un contratto di appalto, che includono:
Mancato versamento dei contributi: l’omesso o incongruente versamento dei contributi previdenziali e assicurativi è motivo di risoluzione.
CCNL trasporti, logistica: l’applicazione di un CCNL diverso dal CCNL trasporti e logistica e la mancata corresponsione degli istituti economici a favore dei lavoratori sono altre cause di risoluzione.
Violazioni in materia di salute e sicurezza: il non rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro porta alla rescissione del contratto.
Cambio contratto logistica e trasporti e comunicazioni OO.SS.
Se l’azienda appaltante non applica il CCNL trasporti, logistica e spedizioni, si può procedere al cambio di contratto di appalto. L’appaltatore cessante o subentrante dovrà inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali (OO.SS.). Inoltre, le modifiche introdotte al contratto prevedono l’applicazione anche in caso di cambio fornitore di servizi di distribuzione urbana delle merci.
Nuove regole per il contratto di appalto logistica e trasporti
Le modifiche al CCNL trasporti, logistica e spedizioni mirano a:
Qualificazione di filiera
La gestione delle esternalizzazioni e degli appalti avviene ora con maggiore trasparenza e qualificazione delle imprese coinvolte, garantendo che le stesse rispettino i requisiti di sicurezza e legittimità fiscale.
Sicurezza sul lavoro
Le normative aggiornate pongono un forte accento sulla sicurezza, obbligando le imprese a rispettare gli standard di sicurezza attraverso il DVR e altre certificazioni.
Regolarità contributiva
Le modifiche assicurano che tutte le imprese con contratto di appalto rispettino le normative fiscali e previdenziali, riducendo il rischio di pratiche non conformi.
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