Lavoro, Inps: cassa integrazione se le temperature superano i 35 gradi
Guida alle condizioni di accesso all’integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione a causa dell’attuale ondata di calore estiva
Con l’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, si pongono l’attenzione sulle implicazioni per le attività lavorative e la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale. Vediamo di seguito quali sono le indicazioni da seguire in questa situazione.
La soglia dei 35°C e la temperatura “percepita”: criteri per accedere al trattamento
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, il datore di lavoro può invocare il trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” se le temperature superano i 35°C. Tuttavia, è importante tenere presente che anche temperature inferiori a questa soglia possono consentire l’accesso al trattamento, considerando la temperatura “percepita”, influenzata dall’umidità, che può risultare più alta di quella reale.
Tipologia di lavorazione e condizioni operative: elementi chiave per l’integrazione salariale
La rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale dipende non solo dal gradiente termico ma anche dalla tipologia di lavorazione e dalle condizioni in cui si svolge.
Attività svolte in luoghi non protetti dal sole o che implicano l’uso di materiali sensibili al calore possono giustificare il ricorso all’integrazione salariale anche con temperature inferiori ai 35 gradi.
Considerazione simile deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, se non si beneficia di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura.
Sospensione delle attività per ragioni di sicurezza e accesso all’ammortizzatore sociale
Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile anche quando il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, sospende o riduce le attività a causa di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli derivanti da temperature eccessive.
Questa possibilità è stata estesa ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, ma la valutazione positiva della richiesta dipenderà dalla tipologia di attività lavorativa e dalle modalità di svolgimento della stessa.