Lavoro: nuovi chiarimenti dell’Inps sull’esonero dei contributi previdenziali
Il cosiddetto Decreto Agosto, convertito in legge lo scorso ottobre, aveva previsto, tra le altre cose, l’esonero di 4 mesi dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedessero ulteriori trattamenti di cassa integrazione per Covid-19.
Nelle settimane successive, sono stati richiesti chiarimenti a riguardo che sono poi arrivati con una nota Inps del 27 novembre – diffusa e illustrata da Anita – che precisa che i datori di lavoro, per usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL, in cui vanno indicate le ore e ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola; la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione, l’importo dell’esonero.
La circolare poi indica che, in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, esse devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale.
Il documento Inps chiarisce infine che l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di 4 mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021); che l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importodell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.
Rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, è poi precisato che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.