Limiti responsabilità vettoriale e contratto di spedizione: introdotte modifiche alla disciplina
Arrivano nuove significative modifiche alle norme del Codice Civile che disciplinano i limiti della responsabilità vettoriale e il contratto di spedizione. L’obiettivo è favorire i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, in attuazione delle linee dettate dal PNRR. Lo ha comunicato l’associazione Anita.
Le novità sono state introdotte dalla legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose con l’art. 30 bis.
Limiti al risarcimento del danno: ecco le novità
In primo luogo viene sostituito l’art.1696 sui limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate. Nel nuovo articolo la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore viene estesa anche ad altre modalità.
Nello specifico, per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, tanto nazionali quanto internazionali, si rinvia alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali, e al rispetto dei presupposti previsti per il sorgere della responsabilità. Si introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale. In tali casi, infatti, quanto non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare 1 euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali.
Le modifiche al contratto di spedizione
Vengono modificati inoltre gli articoli 1737, 1739 e 1741 c.c. sul contratto di spedizione: l’art. 1737 ora stabilisce che lo spedizioniere può concludere i contratti di trasporto non solo per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante. È poi specificato che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche più contratti di trasporto con diversi vettori.
L’art. 1739, relativo agli obblighi dello spedizioniere è stato riformulato: le modifiche mirano a valorizzare l’istituto del mandato e, più in generale, l’autonomia contrattuale delle parti.
L’art. 1741, relativo al c.d. spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l’esecuzione del trasporto, introduce una importante modifica, secondo la quale a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’art. 1696 c.c..
Viene modificato anche l’art. 2761 del codice civile, sulla disciplina dei crediti privilegiati. In particolare la previsione del privilegio viene estesa anche allo spedizioniere oltre al vettore, al mandatario, al depositario e al sequestratario, già previsti.
È stato infine aggiunto un nuovo comma secondo il quale se il mandatario ha provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio generale sui beni mobili del debitore che tale articolo accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali.