Assicurazione: anche i veicoli fermi soggetti all’obbligo
La copertura ora si applica a qualsiasi veicolo rientrante nella nuova definizione, indipendentemente dalla sua posizione
Il panorama delle assicurazioni sulla responsabilità civile verso terzi per autoveicoli è stato ridefinito con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 Novembre 2023 n. 184. Questa normativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021.
Una delle principali novità è l’ampliamento della categoria dei veicoli soggetti all’obbligo di copertura assicurativa, ridefinendo il concetto di “veicolo” secondo criteri quali velocità di progetto massima e peso netto massimo.
Definizione ampliata di “veicolo” e nuove regole di copertura assicurativa
Il Decreto ha sostituito integralmente l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private e ha ridefinito il termine “veicolo” includendo diverse categorie, includendo qualsiasi veicolo a motore con velocità di progetto superiore a 25 km/h o peso netto massimo superiore a 25 kg con velocità di progetto superiore a 14 km/h.
La necessità di copertura assicurativa, precedentemente legata al tipo di terreno, ora si applica a qualsiasi veicolo rientrante nella nuova definizione, indipendentemente dalla sua posizione, se in movimento o meno, e purché mantenga la funzione di trasporto.
Alcune associazioni hanno però già chiesto chiarimenti in materia per ridurre le ambiguità derivanti da questa definizione.
Deroghe e esclusioni: Le categorie di veicoli non soggette all’obbligo assicurativo
In aggiunta alle nuove disposizioni, il Decreto introduce alcune deroghe escludendo l’applicazione dell’obbligo assicurativo per specifiche categorie di veicoli.
Queste includono i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, quelli con uso vietato temporaneo o permanente per disposizione dell’autorità competente, veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto, e quelli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso con notifica formale all’impresa di assicurazione.
La legge prevede la possibilità di richiedere la sospensione più volte, fino a un massimo di dieci mesi per l’annualità (estesi fino a undici mesi per i veicoli storici).