Autisti autobus: licenziamento possibile anche per condotta extra-lavorativa
Con la sentenza 31866/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di licenziamento del conducente per condotta extra-lavorativa, chiarendo i confini della nozione legale di “giusta causa” sulla base di un caso realmente accaduto.
Licenziamento degli autisti per condotta illecita con impatto aziendale
Il provvedimento giurisdizionale ritiene idoneo il licenziamento di autisti di autobus per condotte illecite extra-lavorative.
La sentenza evidenzia che ogni conducente lavoratore è infatti tenuto a svolgere i propri doveri prestazionali, osservando un comportamento consono anche oltre l’ambito lavorativo.
Nello specifico, per essere considerato idoneo, il comportamento non deve arrecare danno agli interessi morali e materiali del datore di lavoro, contribuendo a preservare il rapporto di fiducia con lo stesso.
Licenziamento possibile anche per giusta causa: il caso reale
Secondo la Corte, inoltre, rientrano nella nozione legale di “giusta causa” tutte le condotte extra-lavorative con rilevanza penale, in particolare se già oggetto di sentenza irrevocabile di condanna.
La decisione si basa su un reale caso di violenza sessuale, perpetrata abitualmente da un autista nei confronti della moglie. Condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi di reclusione, l’uomo è stato in seguito licenziato per giusta causa.
Anche se avvenuti in ambito privato, gli atti di violenza sono stati ritenuti incompatibili con i doveri dell’autista verso l’azienda di TPL per cui lavorava.
Questi episodi, in particolare, sono stati considerati non solo gravemente lesivi dell’immagine e dell’etica aziendale, ma anche potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, tenuto conto anche della natura della prestazione del conducente di autobus, che richiede un costante contatto con il pubblico.
Come riporta il provvedimento, l’autista è “quotidianamente tenuto a circolare nel traffico, in condizioni quindi stressanti, e ad avere contatto con gli utenti, nei cui confronti deve essere evitato, anche per la natura pubblicistica del servizio di trasporto, ogni rischio di intemperanza o reazioni scomposte, offensive o violente”