Indennizzo diretto
Vorrei avere maggiori informazioni sul meccanismo di funzionamento dell’indennizzo diretto. In particolare, chi è stato coinvolto in un incidente senza aver causato danni deve comunque rivolgersi alla sua compagnia d’assicurazione?
Luca Russo, Firenze
Risponde Davide Omezzolli, Commissione Auto SNA
Dal 1° febbraio 2007 si applica ai sinistri la procedura di risarcimento diretto del danno che prevede l’obbligo per il danneggiato di rivolgersi alla propria Impresa di assicurazione per essere liquidato dei danni subiti di cui non è responsabile (in tutto o in parte) e che obbliga quindi l’Impresa di assicurazione di liquidare i danni subiti dal proprio Assicurato-Danneggiato.
L’assicurato coinvolto in un incidente anche quando non avesse subito danni è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto, potrà utilizzare
il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu), che dovrà essere compilato e sottoscritto.
La denuncia di incidente deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro 3 giorni da quello in cui l’incidente si è verificato, potranno essere utilizzati:
Raccomandata con avviso di ricevimento;
Consegna a mano presso Agenzia di fiducia;
Fax
Telegramma
Qualora l’assicurato-danneggiato non si ritenesse responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento, unitamente alla denuncia i cui sopra, al proprio assicuratore, utilizzando una lettera di richiesta di risarcimento diretto.
Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi per i quali non si ritiene di fare l’offerta:
– 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
– 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
– 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona.