Ponte Morandi, ristori per l’autotrasporto soggetti a tassazione. Per Confartigianato Trasporti beffa ingiustificabile
Arrivano chiarimenti sul regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova: sono considerati contributi in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.
Lo ha comunicato Confartigianato Trasporti.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, risolto il dubbio in merito al trattamento fiscale delle provvidenze ricevute, quale sostegno a seguito del crollo del “Ponte Morandi”, nel Comune di Genova.
Cosa prevedeva il Decreto Genova
In particolare, l’articolo 5 del decreto legge aveva autorizzato il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori consistenti nella forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.
Il decreto attuativo (DM 24 dicembre 2018) aveva precisato che le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardavano, tra l’altro:
– le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
– le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo … la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.
Il medesimo decreto aveva anche stabilito i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse disponibili.
Il ristoro ha rilevanza fiscale
Secondo l’Agenzia delle entrate, tale ristoro assume rilevanza fiscale come contributo in conto esercizio, essendo destinato a fronteggiare esigenze di gestione (cioè, consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo).
In assenza di una espressa previsione di legge (diversamente da quanto stabilito, ad esempio, per i “ristori” riconosciuti a seguito del COVID-19 ex art. 25 D.L. n. 34/2020 e successivi decreti, per i quali la non rilevanza fiscale è stata esplicitata in norma) che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari.
Di conseguenza è considerato ricavo di esercizio, che concorre alla formazione del reddito secondo i criteri di competenza o di cassa in ragione del regime contabile applicato dall’impresa.
Il commento di Amedeo Genedani
“È chiaro si sia trattato di una svista e non certo di volontà del legislatore – afferma il Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani – ma sui ristori concessi gli autotrasportatori, che sono in prima linea nelle emergenze ed hanno subito enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia del Ponte Morandi, subiscono una beffa ingiustificabile”.