Nuovo Codice della Strada, autisti: cambia l’età minima per i conducenti di autobus
Ecco tutte le novità che riguardano le fasce di età per i conducenti di autobus
Il nuovo Codice della Strada è diventato realtà con la pubblicazione in via definitiva del disegno di legge che apporta importanti modifiche al testo iniziale. Il Senato ha infatti dato il via libera definitivo al decreto sicurezza stradale, portando importanti novità nel Codice della Strada per adattarsi alla mobilità moderna. L’obiettivo? Rendere le strade più sicure, ridurre gli incidenti e promuovere una guida più responsabile.
Il provvedimento si divide in due parti principali. La prima introduce modifiche concrete al Codice della Strada, inclusa la regolamentazione della micromobilità, come monopattini e biciclette elettriche. La seconda, invece, affida al Governo la delega per rinnovare l’intero sistema normativo su motorizzazione e circolazione, con la possibilità di apportare aggiornamenti rapidi per le questioni tecniche.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, analizziamo alcune novità come quella quella riguardante l’età minima per la conduzione degli autobus. In presenza di determinati requisiti infatti, la nuova norma prevede una riduzione dell’età dei conducenti.
Nuovo Codice della Strada: ecco come cambia l’età minima dei conducenti di autobus
Nello specifico, il nuovo Codice della Strada prevede le seguenti fasce d’età per la conduzione degli autobus:
- da 21 a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri
- da 21 a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E
- da 21 a 20 anni per guidare, senza ulteriori specificazioni o limiti, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di patente di guida D e DE
Art. 9: Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone
Questo il testo approvato:
1. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) « Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame »
b) « Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame »
c) « Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri »