Assicurazione auto: in caso di incidente il risarcimento scatta anche su aree private
L’obbligo assicurativo sussiste anche in caso di circolazione su area privata. Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito come, ai fini dell’obbligo assicurativo della RCA, sia irrilevante la natura pubblica o privata dell’area di circolazione del mezzo.
Secondo la sentenza è determinante l’utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale. Il concetto di “circolazione” ricomprende quindi anche la posizione di fermo del veicolo, a patto che il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, poiché tale utilizzo esprime una pericolosità e un rischio che giustificano la necessità di una polizza assicurativa. La Suprema Corte ha recepito così la normativa europea.
La dinamica del sinistro da cui è scaturita la sentenza
La sentenza giunge a soluzione di una controversia riguardante un sinistro verificatosi su un’area privata. La Corte d’appello di Milano aveva rifiutato la richiesta dei ricorrenti in merito alla richiesta di risarcimento danni verificatisi a causa del decesso di un congiunto, investito da una autovettura nel cortile dell’abitazione.
In particolare, il giudice di merito aveva respinto il ricorso per via della mancata copertura assicurativa Rc auto in quanto il sinistro si era verificato in un’area privata e pertanto e non vi era azione diretta verso l’assicuratore del responsabile. Gli interessati hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Sezione Terza, rilevato un contrasto giurisprudenziale, alla luce della normativa europea, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il criterio rilevante per determinare l’ambito di applicazione della copertura assicurativa obbligatoria per la Rca, è l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla funzione abituale dello stesso.
Quindi, poiché nel concetto di circolazione rientrano i movimenti effettuati in ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo adeguato alla sua funzione abituale, la copertura assicurativa Rca si applica non solo ai sinistri avvenuti in strade a uso pubblico, ma anche in quelle di natura privata, aperte all’utilizzazione di un numero indeterminato di persone. Per tali ragioni il ricorso è stato infine accolto.