Conversione di patenti extracomunitarie: ecco le regole da seguire
La Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito chiarimenti, in particolare, per i residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo alla conversione di patenti extracomunitarie in Italia, con particolare attenzione ai residenti sul territorio italiano da oltre quattro anni.
Le regole per la conversione di patenti extracomunitarie in Italia
Le regole sulla conversione delle patenti straniere in Italia sono dettagliate nell’articolo 126 del codice della strada. Questo articolo stabilisce che in caso di mancato rinnovo della patente di guida per più di cinque anni, è richiesto un esperimento di guida per verificare l’idoneità tecnica del titolare.
Il periodo di 5 anni ha sostituito quello di 3 previsto in precedenza, per cui nel caso in cui il titolare di una patente di guida extracomunitaria risieda in Italia da più di quattro anni, non può più essere considerato un motivo ostativo per convertire la patente, salvo i casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico accordo esistente tra l’Italia ed il Paese che ha emesso la patente da convertire.
Tra questi accordi di conversione rientrano quelli con Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina che prevedono esplicitamente che il titolare della patente di guida estera possa chiederne la conversione solo se è residente in Italia da meno di quattro anni.
Due le fattispecie in questo caso:
- La prima riguarda le patenti di guida rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito specifici accordi in cui è precisato che il titolare della patente di guida da convertire deve essere residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della richiesta di conversione.
Alla data attuale i Paesi rientrati in questa fattispecie sono tre:
Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Turchia.
Le patenti di guida rilasciate da questi Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni; in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta; non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l’esperimento pratico di guida).
- C’è poi la fattispecie in cui le patenti di guida sono rilasciate da Paesi con i quali l’Italia ha definito accordi nei quali nulla è previsto in merito all’argomento in esame.
Rientrano in questa fattispecie tutti i rimanenti Paesi indicati nel vigente specifico elenco MIT: Algeria, Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Taiwan e Tunisia.
Si tratta, in genere, di Paesi con i quali sono stati definiti accordi precedenti alcuni dei quali in fase di aggiornamento. Anche in questi casi, precisa la DG, le patenti di guida rilasciate dai citati Stati potranno esse ritenute valide ai fini della conversione senza esami solo se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni.
Se il titolare fosse residente in Italia da più di sei anni, la richiesta di conversione potrà essere ugualmente accolta e potrà essere rilasciata la patente di guida italiana con contestuale emissione e notifica di un provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida.