Covid-19: ecco i nuovi termini delle proroghe per patenti, cqc e adr in scadenza
Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare per coordinare le istruzioni ai dipartimenti deputati ai controlli in relazione alla recente proroga della validità dei documenti che abilitano alla guida come patenti, cqc e adr (ne avevamo dato notizia qui).
Ricordiamo che la nuova data per la cessazione dello stato di emergenza è stata fissata al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe, e le patenti di guida con scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono da considerarsi valide sino al 29 luglio 2021.
Riportiamo la sintesi dei nuovi termini e scadenze dei singoli documenti fissati dal Mit.
Patenti
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza.
Per le finalità dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Revisione patente e foglio rosa
Sono stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto, dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, se in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio. È prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate.
Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 2021, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.
Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021.
Gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR)
Per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo allla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola.
Se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto.
In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.