Covid-19: ecco quali sono gli spostamenti consentiti durante le festività natalizie
Durante le festività natalizie – dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – saranno attuate nuove disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
In materia di spostamenti, il testo prevede l’applicazione di diverse restrizioni per i giorni festivi, prefestivi e feriali. Ecco una sintesi dell’associazione Anita.
Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24,
25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021), sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Nei giorni feriali compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure
previste dal DPCM 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, ma sono
consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021) da
destinare all’attività dei servizi di ristorazione con codici ATECO riportati nell’allegato 1 del
decreto. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio (DL n. 34 del 19.05.2020) e che lo riceveranno in egual ammontare.