Covid-19: le principali novità per gli spostamenti fino al 5 marzo
Il Dpcm del 14 gennaio, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo, ha introdotto nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, prevedendo anche diverse limitazioni agli spostamenti.
Come anche riassunto da Anita in una circolare, il Dpcm prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e il permesso di spostamento dalle ore 5,00 alle ore 22,00 verso una sola abitazione privata, una volta al giorno e nei limiti di due persone non conviventi, nella regione, se questa è in “zona gialla”, o nel Comune se è in “zona arancione o rossa”.
Il documento precisa che, per i Comuni con meno di 5mila abitanti, è consentito spostarsi per una distanza non superiore ai 30 km dal confine, ad eccezione dei capoluoghi di provincia e che il divieto di spostamenti dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Aree di servizio
È sempre correlata agli spostamenti anche la disposizione sulle aree di ristoro lungo le arterie stradali che ribadisce l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Viaggi all’estero
Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero, cono confermate le limitazioni alla mobilità e la conseguente disciplina per gli ingressi in Italia previsti dai precedenti Dpcm. Fanno eccezione a queste regole gli equipaggi dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante e coloro che entrano per motivi di lavoro i cui settori sono regolati da speciali protocolli di sicurezza (tra i quali il trasporto e la logistica) ai quali è consentito l’ingresso ed il transito in Italia senza obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Le disposizioni per gli ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono valide fino al 5 marzo 2021 e quindi gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante avranno l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Formazione
Sul fronte formazione, invece, restano consentiti, in presenza e anche a distanza secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.