Il ruolo del preposto nella sicurezza sul lavoro: ecco come individuarlo nelle aziende
La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro solo come extrema ratio
Tra le figure della sicurezza sul lavoro, c’è quella del preposto che ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
La legge definisce il “preposto” come una figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La figura è prevista dal d.lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Recentemente la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito alcuni chiarimenti su tale ruolo, in risposta ad alcuni quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena.
In particolare è stato chiesto se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile; se nelle piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione della figura; se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro e se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.
La risposta della Commissione: le mansioni
La presenza del preposto in azienda è strettamente dipendente da una scelta del datore di lavoro, quindi non è sempre obbligatorio, tuttavia ci sono dei casi in cui è obbligatorio nominarlo.
La Commissione ha precisato che l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire la retribuzione spettante per lo svolgimento delle attività.
Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
La formazione
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Il datore di lavoro può ricoprire questo ruolo?
Infine la Commissione specifica che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.