Noleggio senza conducente: ecco cosa cambia con la legge di conversione
Possibile la locazione anche per i trattori, ma aumentano le sanzioni per le infrazioni
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 la legge di conversione del cd. DL Salva-Infrazioni. Di particolare importanza per il settore dei trasporti la modifica dell’articolo 84 del Codice della Strada che rivede la disciplina della locazione di veicoli senza conducenti nel trasporto di merci su strada.
Il nuovo comma 3 dell’art. 84 del CdS, infatti, prevede la possibilità di locare senza conducente anche i trattori, inizialmente esclusi, e ciò grazie ad uno specifico emendamento voluto dalle associazioni di settore. Inoltre la locazione di veicoli senza conducenti è consentita sia tra imprese iscritte al R.E.N sia da imprese che effettuano professionalmente attività di locazione di veicoli.
Il nuovo testo dell’articolo recita testualmente: “È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”.
Il comma 3 risulta così modificato: “L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi… può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata”.
Il comma 4, invece, risulta il seguente: “Possono essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.; b) i veicoli destinati al trasporto di cose;
b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. L’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 4-ter. L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3, è consentita a condizione che: a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o
di accompagnamento; b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. 4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. 4-quinquies. I documenti di cui al comma 4- quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.
Infine, tra le principali novità, anche l’aumento della sanzione che viene stabilita in una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42,00 a euro 173,00 se trattasi di altri veicoli.