Patenti e CQC, cambiano ancora le proroghe: ecco le novità del 4 dicembre
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti circa le proroghe di validità dei documenti collegati alle abilitazioni alla guida e degli attestati necessari per il loro rilascio o per la conferma di validità, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’associazione Anita ha fornito un elenco di tali chiarimenti, contenuti in una circolare del Mit del 4 dicembre.
Ecco l’elenco delle proroghe:
– i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogati fino al 30 aprile 2021:
– tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;
– tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020: la proroga si applica fino 3 maggio 2021;
– certificati di formazione dei conducenti e i certificati di consulente per la sicurezza: il 23 ottobre 2020 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M330, il quale proroga fino al 28 febbraio 2021 tali certificati, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021; essi restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso e a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità;
– patenti di guida: quelle aventi scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla loro data di scadenza, ai sensi del Reg. UE 2020/698; soltanto per la circolazione in territorio italiano, le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 29 aprile 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021 (art.104 D.L. n.18(2020); le patenti italiane con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi UE, per i 7 mesi successivi alla data di scadenza;
– esami di revisione della patente di guida: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
– carte di qualificazioni del conducente CQC: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:
-proroga della validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata su di esse (Reg.UE 2020/698);
-le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 3 maggio 2021 (art. 103, comma 2 e 2 sexies, DL. n. 18/2020);
-le CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, ma anche quelle in scadenza dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, sono prorogate, in Italia, di 7 mesi.
Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che: su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione; per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
– CQC con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
– CQC con scadenza compresa tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art.1 della Decisione sopra richiamata, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
– CQC con scadenza compresa tra il 1°gennaio e il 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, per le disposizioni – gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, ecc.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
– gli attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
– esami di revisione della qualificazione CQC: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
– esame di ripristino CQC: ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio e il 3 maggio 2021; a partire dal 4 maggio 2021, il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, – prorogata al 3 maggio 2021 – può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
– attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose: quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
– CFP dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
– circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
– circolazione in Paesi diversi dall’Italia : se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;
– Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
– circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
– circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell’Accordo ADR M330: se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021;
– gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.