Patenti: in vigore il nuovo accordo per il riconoscimento Italia-Albania, ecco le istruzioni
Il nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021, è in vigore dal 12 luglio 2021. E cesserà di produrre i suoi effetti il 12 luglio 2026.
Il giorno 17 marzo era stato firmato l’accordo bilaterale che stabilisce i casi nei quali la patente emessa da un paese può essere convertita, superando quindi la necessità di fare un nuovo esame per ottenere la patente italiana.
Le disposizioni dell’accordo per la conversione delle patenti di guida albanesi
La conversione delle patenti di guida albanesi, senza esami, deve essere effettuata dagli UMC in conformità alle disposizioni definite nel documento. Tra gli allegati dell’accordo è anche compreso l’elenco denominato Modelli di patenti di guida che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Albania, da ritenere validi ai fini della conversione. Gli UMC potranno quindi accettare solo le patenti di guida albanesi redatte sui modelli individuati dall’elenco in questione le cui immagini integrano lo stesso.
La patente di guida estera non è ritirata all’atto del deposito dell’istanza; presso l’UMC deve esserne trattenuta copia fino alla definizione della procedura di conversione. La patente albanese in originale è ritirata dall’UMC – per la restituzione alla Rappresentanza diplomatica albanese- all’atto della consegna della patente italiana ottenuta per conversione, come peraltro previsto dall’art. 7 dell’Accordo.
Non si potrà procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente albanese in originale, anche se esibita in precedenza.
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di guida estera di cui si chiede la conversione.
L’accordo sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti albanesi conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Quando si può chiedere la conversione
Il titolare di patente albanese può chiedere la conversione della patente stessa esclusivamente nel caso in cui, al momento della presentazione dell’istanza:
– la patente albanese non sia scaduta di validità,
– il titolare stesso sia residente in Italia da meno di quattro anni.
Pertanto, in presenza di patente albanese scaduta di validità o di acquisizione della residenza in Italia – da parte del titolare della patente- da un tempo superiore a quattro anni, gli UMC non accetteranno l’istanza di conversione, salvo deroghe.
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