Trasporto passeggeri, tachigrafo: le nuove regole europee su riposi e violazioni
Le novità normative introducono deroghe al regime dei riposi giornalieri e settimanali
Per la sicurezza dei passeggeri, arrivano nuove precisazioni tecniche del Ministero dell’Interno sul tachigrafo (strumento che serve a misurare i tempi di guida e di riposo su pullman e camion).
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea infatti è stato pubblicato un nuovo regolamento che introduce modifiche nell’ambito dei servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada.
Le novità normative che riguardano il tachigrafo ed in vigore dal 22 maggio 2024, introducono deroghe al regime delle interruzioni e dei riposi giornalieri e settimanali. Sono state, inoltre, introdotte disposizioni in merito all’uso del foglio di viaggio per giustificare il ricorso a tali deroghe.
Le deroghe riguardano i servizi di trasporto occasionali di passeggeri, sia in ambito nazionale che internazionale e hanno lo scopo di garantire una distribuzione più flessibile delle interruzioni di guida dei servizi occasionali, caratterizzati da percorrenze più lunghe.
Tachigrafo e passeggeri: queste le novità introdotte dal nuovo regolamento
Interruzioni di lavoro: si introduce una diversa modalità di fruizione delle interruzioni di 45 minuti da parte di un conducente impegnato in un servizio occasionale passeggeri. L’interruzione può essere frazionata in due pause distribuite in un periodo di 4 ore e 30 minuti di guida. La frazionabilità è subordinata alle seguenti condizioni:
– i 45 minuti possono essere frazionati in due interruzioni
– ciascuna interruzione frazionata deve essere di almeno 15 minuti
– entrambe le interruzioni devono essere distribuite in un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti
Riposo giornaliero: Il conducente potrà completare il riposo entro 25 ore dal termine di quello precedente (giornaliero o settimanale). La deroga è consentita una sola volta nell’ambito di un singolo servizio occasionale di durata non inferiore a 6 periodi consecutivi di 24 ore, oppure, due volte nell’ambito di un servizio occasionale di durata non inferiore a 8 periodi consecutivi di 24 ore. In entrambi i casi l’attività di guida del giorno in cui si fruisce della deroga non deve essere superiore a 7 ore.
Riposo settimanale: In tema di riposo settimanale, la deroga relativa ai periodi di riposo da eseguire nell’arco di due settimane è stata estesa anche ai trasporti nazionali. La deroga è concessa a condizione che:
- l’ultimo riposo settimanale effettuato non sia ridotto
- il veicolo utilizzato sia munito di tachigrafo digitale e nel caso di guida tra le ore 22 e le 6, vi siano più conducenti a bordo del veicolo
- le interruzioni di guida siano effettuate ogni 3 ore anziché ogni 4 ore e 30 minuti
I periodi di riposo settimanale
Il conducente, dopo un singolo servizio occasionale nel quale ha beneficiato della deroga, deve effettuare due periodi di riposo settimanale regolare (di 45 ore ciascuno), oppure un riposo settimanale regolare (di 45 ore) e uno ridotto (di almeno 24 ore). In
quest’ultimo caso, le ore di riduzione dovranno essere compensate con un equivalente periodo di riposo entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.
Leggi anche: Camion, ADAS sistemi di sicurezza obbligatori dal 7 luglio 2024
Camion, ADAS sistemi di sicurezza obbligatori dal 7 luglio 2024
Condizioni per fruire delle deroghe
Il conducente deve esibire agli organi di controllo il foglio di viaggio previsto per i trasporti internazionali anche nel caso in cui effettui un trasporto occasionale di passeggeri in ambito nazionale, indicando l’uso per il servizio nazionale.
Il conducente che usufruisce delle deroghe deve avere al seguito, oltre al foglio di viaggio del servizio in questione, anche quelli dei 28 giorni precedenti . Tale ultimo obbligo viene, tuttavia, meno se il tachigrafo e la carta del conducente sono in grado di consentire la registrazione del tipo di trasporto passeggeri effettuato.
La mancanza dei fogli di viaggio o la loro irregolare compilazione non consente di considerare legittima la fruizione delle deroghe medesime, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 174 cds per le eventuali violazioni inerenti alle interruzioni, al superamento dei tempi di guida, al mancato completamento del riposo giornaliero o settimanale.
Violazioni commesse sul territorio di un altro Stato
Infine, è stata introdotta la possibilità di imporre sanzioni a un’impresa o a un conducente per infrazioni a entrambi i regolamenti qualora tali violazioni siano rilevate sul territorio di uno Stato membro ma siano state commesse sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.