Targa prova: semplificate le regole per l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli
Il nuovo testo prevede che il numero massimo di autorizzazioni/targhe prova che possono essere rilasciate sia pari ad una ogni 5 dipendenti
Targa prova, in arrivo modifiche che semplificano il procedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli. Lo prevede il DPR n.229/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024.
L’autorizzazione alla circolazione di veicoli con targa prova è rilasciata sia per le auto non ancora immatricolate, sia per quelle già immatricolate, anche se privi di revisione in corso di validità o privi di assicurazione.
Le novità entreranno in vigore a partire da giovedì 29 febbraio 2024.
La targa prova identifica il mezzo che sostituisce temporaneamente la targa ordinaria in caso di utilizzo o di spostamento dell’auto. A seconda che l’auto sia già immatricolata o meno, l’assicurazione targa di prova è stipulata su di essa oppure sull’auto.
Targa prova: una ogni 5 dipendenti
Il nuovo testo prevede che il numero massimo di autorizzazioni / targhe prova che possono essere rilasciate sia pari ad una ogni 5 dipendenti/collaboratori stabili, con un massimo di 100 unità e che il rilascio avvenga a cura degli UMC anche tramite soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
L’autorizzazione/targa ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza.
Va restituita entro 10 giorni dalla scadenza e la mancata restituzione viene comunicata agli organi di polizia stradale per il ritiro.
La revoca avviene da parte degli UMC al venire meno dei requisiti del titolare.
Le modalità di rilascio, rinnovo e di revoca sono stabilite dal MIT entro 4 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Inoltre la titolarità dell’autorizzazione/targa è personale e non è cedibile a terzi.
Dove si può circolare?
La targa consente la circolazione in territorio italiano – salvo accordi di reciprocità con altri Stati – di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo del veicolo.
Sul veicolo deve essere presente il titolare della autorizzazione/targa.
In alternativa uno dei dipendenti/collaboratori muniti di apposita delega ovvero un dipendente di società controllata o collegata munito di delega che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare della stessa.
La targa di prova dove va posizionata?
Deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo ben visibile e tale da non oscurare la targa di immatricolazione o quella ripetitrice (laddove prevista) che durante la circolazione non possono essere rimosse.
Leggi anche – Incentivi autotrasporto: 4 marzo 2024 click day per presentare le domande
Incentivi autotrasporto: 4 marzo 2024 click day per presentare le domande
Quanto costa il bollo
L’autorizzazione alla circolazione di prova è soggetta al pagamento del ‘bollo’, che va pagato entro il 31 gennaio di ogni anno.
La validità è di 12 mesi con scadenza 31 dicembre e che varia in base alla classe del veicolo:
– Autoveicoli € 206,69
– Ciclomotori € 19,11
– Motoveicoli € 31,00
Per evitare l’obbligo di rinnovare il pagamento del bollo per l’anno successivo, le aziende che prevedano di non utilizzare le targhe prova dovranno restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.