Targhe prova: arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero
Sul tema delle targhe prova, dopo la recente circolare della Direzione Generale della Motorizzazione, arriva un nuovo chiarimento del Ministero dell’Interno.
Nella Circolare sono indicati termini e utilizzi delle targhe prova in particolare il loro utilizzo è consentito:
- in occasione di prove tecniche, sperimentali o costruttive
- in caso di dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Chi può richiedere una targa prova?
Diversi i soggetti che possono chiedere l’autorizzazione per l’utilizzo delle targhe prova, in particolare:
- fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi
- concessionarie
- commissionari e agenti di vendita
- commerciati autorizzati all’uso
- fabbriche costruttrici di carrozzerie e pneumatici
- fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di veicoli a motore e rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi, costituisce un motivo di aggiornamento della carta di circolazione
- officine di riparazione e trasformazione.
Nella nota diffusa del Ministero degli Interni, si ribadisce come sia irrilevante che l’indicazione sull’autorizzazione per la targa prova, della categoria per la quale è stata rilasciata, in quanto tale indicazione ha finalità esclusivamente fiscali e non interferisce con l’utilizzo della targa prova per l’impiego su strada.
In quali casi le targhe prova non possono essere rilasciate
Diversi i casi in cui la targa prova non può essere rilasciata:
- Veicoli immatricolati all’estero, la targa prova rilasciata in Italia può essere utilizzata unicamente sul territorio nazionale
- Sui veicoli radiati per esportazione, in questo caso possono raggiungere i limiti di frontiera solo se provvisti di un apposito foglio di via.
La Direzione Generale per la Motorizzazione, prevede anche la possibilità di consentire la circolazione di un veicolo con targa prova nel caso il commerciante e/o officina, devono raggiungere il luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto estero.
In questo caso, l’utilizzo della targa prova è consentito solo per un breve tragitto, circostante il solo territorio comunale dove ha sede l’attività dell’opeatore commerciale e a condizione che sia presente la lettera di vettura, timbrata dall’impresa di autotrasporto.
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Possono circolare con targa prova anche i veicoli immatricolati all’estero che sono stati nazionalizzati, anche in presenza di una minivoltura.
Perché una targa prova sia valida, è necessario che a bordo del veicolo su cui è esposta sia presente:
- titolare dell’azienda
- rappresentante dell’impresa titolare dell’autorizzazione
- dipendente della società controllata o collegata.
Rinnovo della targa prova
È possibile chiedere il rinnovo della targa prova a distanza di 6 mesi successivi alla scadenza. Occorre consegnare l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla scadenza. Decorsi i 10 giorni, la Motorizzazione Civile comunista agli organi di polizia di stato la mancata restituzione. In questo caso, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 1 del DPR 474/2011 è previsto il ritiro della targa e la relativa revoca.