Un caso che farà scuola: l’azienda non può visionare la posta elettronica aziendale di un dipendente
In una recente sentenza il garante per la privacy ha esaminato un caso che creerà dei precedenti. Una ditta aveva aperto una casella di posta elettronica ad una collaboratrice che stava per essere assunta perché procurasse clienti a partire dalla partecipazione ad una fiera di settore.
L’accordo con la collaboratrice era poi venuto meno e la donna aveva chiesto, perciò, la chiusura della casella mail. Ma l’azienda aveva preso tempo lasciando l’indirizzo attivo e reindirizzando i messaggi ad un altro dipendente. La giustificazione fornita era quella di non voler perdere i clienti contattati dalla collaboratrice non più assunta durante l’evento fieristico.
Azienda condannata a una sanzione di 5mila euro
Ma secondo il Garante la violazione, come denunciato dall’ex collaboratrice, c’era stata perché il mantenimento di eventuali clienti avrebbe potuto essere ottenuto altrimenti, senza violare la privacy della donna. Tenendo altresì aperto l’indirizzo mail per oltre un mese, come denunciato dalla donna, l’azienda aveva anche “approfittato” degli eventuali contatti personali instaurati dalla donna al fine di una collaborazione che non si era più concretizzata.
Neppure la giustificazione data dall’azienda secondo cui la mancata chiusura della mail sarebbe servita a difendersi in giudizio contro la società con la quale era fallita la fusione e dalla quale la donna dipendeva precedentemente è stata convincente per il garante.
La mancata collaboratrice, poi, non era stata messa in grado di esaminare il regolamento aziendale sull’utilizzo della posta elettronica.
Tutti elementi che hanno contribuito alla condanna dell’azienda ad una sanzione di 5mila euro.