Targa di prova: una nuova circolare del Ministero dell’Interno
In merito alla circolazione dei veicoli con targa di prova, arriva una nuova precisazione del Ministero dell’Interno.
Con la Circolare Ministero dell’Interno del 5 giugno 2024, la Direzione Centrale della Polstrada ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alle disposizioni relative alla circolazione dei veicoli con targa di prova, recentemente oggetto di approfondimento da parte del MIT con la circolare del 2 maggio 2024.
Con la seguente circolare viene precisato che, in caso di circolazione di un veicolo non immatricolato con targa di prova scaduta, ricorrono le seguenti violazioni:
- art. 93 CDS per la mancanza di immatricolazione
- art. 193 CDS per mancanza di copertura assicurativa.
Nel caso in cui la targa di prova venga utilizzata nei seguenti casi e dai seguenti soggetti, verrebbe applicata la sanzione di cui all’art. 98 CDS, per uso diverso da quello prescritto:
- per scopi ed esigenze diverse da quelle indicate nell’art.1, comma 3, del DL n. 121/2021
- da soggetti autorizzati e compresi nell’art. 1 del DPR 474/2021 (carrozzerie e pneumatici, sistemi o dispositivi di equipaggiamento e loro rappresentanti, costruttori di veicoli, commercianti di veicoli, imprese che trasferiscono su strada i veicoli, officine di riparazione.
Targhe prova – Nuovi chiarimenti del Ministero
Ricordiamo che l’art. 98 del CDS prevede in particolare, una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.
Nel caso di più di 3 violazioni, la sanzione pecuniaria va da 173 a 694 euro, oltre alla sanzione accessoria della confisca del veicolo.