Trasporto persone su veicoli merci
Sono un imprenditore dell’autotrasporto per conto terzi conducente del mezzo su cui lavoro. Posso occasionalmente trasportare in viaggio con me un familiare?
Paolo Rizzo, Reggio Calabria
L’art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della Strada non lascia dubbi : definisce infatti gli autocarri come “veicoli destinati al trasporto di cose o delle persone addette all’uso delle cose stesse”. Il trasporto a bordo di un autocarro di persone estranee alle cose trasportate, costituisce una violazione del comma 8, art. 82, per aver utilizzato un veicolo destinato al trasporto di cose ad un uso diverso “trasporto di persone” rispetto a quello previsto dalla carta di circolazione.
Dal punto di vista dell’assicuratore, se si trasporta un familiare quindi una persona non proprietaria delle cose trasportate o non addetta al servizio del veicolo stesso, lo stesso assicuratore potrebbe richiedere al proprio assicurato l’esborso (quello che tecnicamente viene definito rivalsa) delle somme riconosciute al trasportato a seguito di un incidente stradale. E’ possibile ovviare a questo costoso inconveniente solo se in polizza è prevista una appropriata rinuncia a tale diritto da parte dell’assicuratore. Chiedere al proprio Agente le dovute informazioni è il primo passo, poi potrà essere trovata una corretta soluzione, anche se rimane comunque la violazione del Codice della Strada.