L’omicidio nautico è legge, ecco cosa prevede la nuova normativa
Le pene possono arrivare a 18 anni di reclusione per omicidio nautico plurimo
Approvato il progetto di legge che introduce nell’ordinamento il reato di omicidio nautico e lesioni personali nautiche. Lo ha votato l’Aula della Camera con 268 sì e un solo no.
Le pene vengono così allineate alla disciplina sulla circolazione stradale e possono arrivare a 18 anni di reclusione per omicidio nautico plurimo.
Il testo, firmato dai senatori di FdI Alberto Balboni e Guido Quintino Liris, che lo scorso febbraio aveva già ricevuto il via libera dal Senato, diventerà legge subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il nuovo iter viene sostituito l’articolo 589-bis del codice penale, che attualmente riguarda solo il reato di omicidio stradale, al fine di estendere la disciplina contenuta anche all’omicidio nautico.
Si crea così una nuova fattispecie penale; la morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integra un’ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da due a sette anni.
Balboni, attraverso il suo account social, ha commentato: “Viene così colmata una grave lacuna causa di ingiustificabile disparità di trattamento”.
La disciplina in dettaglio
La modifica al secondo comma dell’art. 589-bis estende le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, causi la morte di una persona, stabilendo che sia punito con la reclusione da 8 a 12 anni.
Presente anche il riferimento a coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali: in caso di commissione di omicidio colposo nello svolgimento di attività di navigazione commerciale, si applica la stessa pena della reclusione da 8 a 12 anni.
Infine, le pene risulteranno inasprite nel caso in cui chi commette il fatto non è munito di patente nautica, con patente sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente dell’imbarcazione o della nave non sia in possesso di assicurazione obbligatoria.