Sicurezza trasporti via mare: l’Ue verso una maggiore efficienza delle inchieste sugli incidenti
La nuova direttiva rientra nel pacchetto legislativo sulla sicurezza marittima e punta a migliorare la sicurezza dei pescherecci nelle acque europee
La presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un nuovo accordo per garantire una maggiore sicurezza dei trasporti via mare in Europa.
Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pescherecci nelle acque europee, si punta a semplificare e a chiarire il regime esistente che disciplina le inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.
L’ambito di applicazione viene esteso ai pescherecci più piccoli, insieme ad altre modifiche riguardanti tali navi nelle direttive strettamente connesse in materia di controllo da parte dello Stato di approdo e di obblighi dello Stato di bandiera.
L’intesa provvisoria riguarda la revisione della direttiva del 2009 in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto via mare. La nuova direttiva rientra nel cosiddetto pacchetto legislativo sulla sicurezza marittima presentato dalla Commissione il 1º giugno 2023.
“Abbiamo lavorato intensamente per giungere a un accordo con il Parlamento su questa proposta in tempi record. L’accordo odierno è una tappa fondamentale per rendere più sicuro e più pulito il trasporto marittimo in Europa salvaguardandone nel contempo la competitività”, ha commentato Paul Van Tigchelt, vice primo ministro e ministro belga della Giustizia e del Mare del Nord.
Gli obiettivi della nuova direttiva
- Migliorare la protezione dei pescherecci, dei loro equipaggi e dell’ambiente, in quanto i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri rientrano ora nell’ambito di applicazione della direttiva. In conseguenza, gli incidenti che comportano la perdita di vite umane e navi saranno oggetto di indagini sistematiche e armonizzate.
- Chiarire le definizioni e le disposizioni giuridiche affinché gli organi inquirenti sugli incidenti degli Stati membri indaghino in modo tempestivo e armonizzato su tutti gli incidenti che devono essere oggetto di indagini.
- Incrementare la capacità degli organi inquirenti sugli incidenti di condurre inchieste e di riferire in merito alle stesse in modo tempestivo, esperto e indipendente.
- Aggiornare una serie di definizioni e riferimenti alla legislazione dell’UE e ai regolamenti IMO pertinenti al fine di garantire chiarezza e coerenza.
Punti chiave
Le diverse modifiche della proposta sono volte a consentire agli organi inquirenti di condurre inchieste in modo armonizzato in tutta l’UE, rendendo le norme esistenti più chiare e più coerenti con le normative internazionali.
Altre modifiche mirano a rafforzare le disposizioni relative all’indipendenza degli organi inquirenti sugli incidenti e alla riservatezza dei loro risultati, nonché a ridurre gli oneri amministrativi superflui.
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L’accordo provvisorio riguarda:
- l’allineamento al codice IMO per le inchieste sui sinistri per quanto riguarda l’obbligo di informare le autorità di sicurezza marittima se l’organo inquirente sugli incidenti sospetta che sia stato commesso un reato.
- l’adeguamento delle disposizioni relative al controllo della conformità in linea con diversi altri atti legislativi dell’UE in materia marittima, come la direttiva sulle attrezzature marittime.
- un approccio volontario per quanto riguarda il sistema di gestione della qualità per le autorità di inchiesta nazionali, accompagnato da orientamenti per la relativa attuazione.
- l’introduzione di un termine di due mesi per la valutazione preliminare in caso di incidenti che coinvolgono pescherecci più piccoli.
Nel complesso, la direttiva riveduta raggiunge un attento equilibrio tra, da un lato, la necessità di garantire un elevato livello di trasporto marittimo e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare la competitività del settore europeo del trasporto marittimo. Si punta anche a mantenere al contempo costi ragionevoli per gli operatori e le amministrazioni degli Stati membri.
L’accordo provvisorio odierno dovrà ora essere approvato da entrambi i colegislatori prima dell’adozione finale dell’atto legislativo. Una volta entrata in vigore la direttiva riveduta, gli Stati membri avranno 30 mesi di tempo per recepirne le disposizioni nella legislazione nazionale.