Trasporto ferroviario: procedure più trasparenti per l’affidamento del servizio
Procedure più trasparenti e competitive negli affidamenti diretti per il servizio di trasporto ferroviario. A chiederlo sono l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in una segnalazione congiunta inviata alle Regioni, alla Conferenza Unificata Stato Regioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’auspicio è che le considerazioni espresse nel documento possano offrire uno stimolo all’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari contenute nel Regolamento in materia di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario, in maniera più conforme ai principi concorrenziali, specie laddove gli enti competenti ricevano manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi rispetto al potenziale affidatario inizialmente prescelto.
Al riguardo AGCM, ANAC ed ART sottolineano che, in caso di affidamento diretto (ma anche in caso di affidamento in-house), la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione e delle informazioni relative all’avvenuta concessione, così come la motivazione della scelta fatta, non esauriscono gli obblighi per gli enti affidanti. Su di essi, infatti, incombono obblighi informativi e motivazionali più stringenti, obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto al quale si intende affidare il servizio per via diretta (o comunque di effettuare un confronto con benchmark appropriati in caso di affidamento in house).
Questi principi sono stati declinati in 7 punti:
– economicità: impone alle autorità competenti un uso efficiente delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, in virtù del quale le stesse, prima dell’affidamento dell’incarico, sono tenute ad accertare la congruità del corrispettivo. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell’importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è l’unico criterio di guida nella scelta che deve compiere l’ente affidante;
– efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere dagli enti affidanti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati. In questo caso l’ente dovrà privilegiare quel progetto che meglio garantisce gli obiettivi di trasporto fissati preventivamente;
– imparzialità: richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l’assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione; pertanto, tale principio impone che il contratto sia affidato conformemente alle regole procedurali fissate all’inizio e che l’ente affidante maturi la sua decisione finale da una posizione di terzietà rispetto a tutti i soggetti interessati;
– parità di trattamento: richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di “eguaglianza formale”, ossia di reciproca parità rispetto al modulo procedimentale seguito dall’ente affidante;
– trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’ente affidante, anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialità della selezione;
– proporzionalità: richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
– pubblicità: impone all’ente affidante di pubblicare, comunicare o rendere accessibili i propri documenti, atti e procedure; nell’ambito del trasporto pubblico regionale ferroviario, lo stesso Regolamento definisce stringenti criteri di pubblicità cui le amministrazioni devono attenersi.
In particolare, per quanto riguarda l’onere informativo, le Autorità ritengono che, nel caso di un’eventuale richiesta da parte di un soggetto interessato di poter formulare un’offerta vincolante al pari dell’impresa individuata come potenziale affidataria per via diretta, gli enti affidanti non possano mettere a disposizione solo gli elementi informativi esplicitamente richiesti per la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione, ma debbano attivarsi per rendere disponibili e accessibili i dati e le informazioni relative alla configurazione del servizio e al suo svolgimento nel passato.
Sul piano degli obblighi motivazionali si ritiene che essi siano particolarmente rigorosi quando, a seguito della pubblicazione dell’avviso di pre-informazione al mercato, siano pervenute due o più manifestazioni di interesse. In questo caso, l’ente affidante deve, non solo adeguatamente giustificare perché ritiene che gli obiettivi di servizio pubblico siano garantiti meglio, in termini di efficacia ed efficienza, rispetto ad una procedura aperta (gara), ma dovrà anche giustificare la rispondenza della scelta dell’affidatario a tali principi, ovvero quindi, nel caso in cui siano state presentate manifestazioni di interesse alternative, dovrà obbligatoriamente fornire anche le ragioni che sono alla base della scelta stessa di un soggetto in luogo di un altro. indicazioni utili in tal senso possono venire dalle best practices adottate da alcuni enti territoriali, i quali si sono ispirati alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo di cui, rispettivamente, agli artt. 62 e 64 del Codice dei contratti pubblici. Istituti che hanno il vantaggio di permettere agli enti affidanti di migliorare la qualità del servizio pubblico potendo conoscere nuove soluzioni offerte dal mercato.