Viaggi in treno. Ecco le nuove regole Ue per rimborsi e indennizzi
Approvato il regolamento che protegge i viaggiatori
Nuove regole in vigore per i passeggeri delle linee ferroviarie. È appena entrato in vigore il nuovo regolamento Ue, il n.2021/782, che sostituisce il precedente risalente al 2007.
“Ora i passeggeri sono più protetti in caso di interruzione del viaggio e le compagnie ferroviarie devono garantire un’esperienza di viaggio agevole ai passeggeri a mobilità ridotta” è quanto scritto dalla Commissione europea in un comunicato. Il nuovo regolamento prevede anche la condivisione delle informazioni tra compagnie ferroviarie in modo da garantire maggiore competitività.
I rimborsi
Ma i particolari più interessanti riguardano i rimborsi dovuti a cancellazioni, ritardi o deviazioni.
Se da un lato, infatti, vengono esclusi dai rimborsi tutti i casi in cui il ritardo o la soppressione del treno sia dovuta ad eventi eccezionali come calamità naturali, pandemie o magari attacchi terroristici, cioè tutti quegli eventi esclusi dal possibile controllo degli operatori, viene ribadito il diritto al rimborso in caso di sciopero oppure di altri eventi che avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti. Si avrà comunque diritto all’indennizzo se il ritardo è pari o superiore a 60 minuti e se la compagnia non offre alternative valide per la prosecuzione del viaggio entro 100 minuti dal verificarsi del problema.
L’altro elemento è che i passeggeri non dovranno sostenere costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio che potranno effettuare anche con un altro operatore o con modalità di trasporto differenti e ottenere il rimborso del nuovo biglietto, se il vettore originario non garantisce la prosecuzione su un altro treno entro 100 minuti.
I biglietti “cumulativi”
Vengono considerati tali tutti quelli che prevedono coincidenze e vengono acquistati con una sola prenotazione. Se non diversamente e chiaramente comunicato per calcolare l’indennizzo dovuto al passeggero si terrà conto dell’intero importo pagato. Inoltre, l’acquisto di biglietti da diversi venditori o tour operator nell’ambito di un unico contratto di trasporto fa sì che gli stessi siano tutti responsabili per il rimborso del totale pagato e dell’eventuale risarcimento.
Il diritto all’assistenza
Qualunque sia il motivo del ritardo pari o superiore ai 60 minuti i viaggiatori avranno diritto all’assistenza. Ad esempio bevande o pasti e persino alloggio nel caso in cui debbano trattenersi sul luogo anche per la notte. Viene però stabilito un limite di tre giorni per il pernotto gratuito qualora l’evento che ha causato il ritardo rientri tra i casi eccezionali.
I diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta
L’unione Europea ha inteso garantire in particolar modo le persone con disabilità o a mobilità ridotta, introducendo tre norme fondamentali: è esplicitamente prevista la possibilità di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza; il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessità di assistenza, è stato ridotto da 48 a 24 ore; è stata inserita la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
I moduli per i reclami
I viaggiatori avranno a disposizione tre mesi per presentare il reclamo. Ogni compagnia dovrà fornire moduli appositi per ottenere il rimborso o l’indennizzo. Nel caso in cui sorga una controversia, cioè la compagnia neghi il rimborso o l’indennizzo al viaggiatore, ci si potrà rivolgere, così come per i viaggi in aereo o nave, anche all’Autorità di regolazione dei trasporti tramite la piattaforma Concilia web, salvo che la controversia possa essere risolta davanti ad altro organismo di conciliazione conforme ai requisiti del Codice del consumo che non preveda oneri a carico dell’utente. Il termine parte da un mese senza che il reclamo abbia ricevuto risposta e dure fino ad un anno dall’evento che ha causato la richiesta.